Caorline della Provincia di Venezia 2009
Coordinamento delle Associazioni Remiere di Voga Alla Veneta
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Contratto di Comodato
tra
la Provincia di Venezia (in qualità di comodante),
con sede in Venezia - San
Marco 2662 - codice fiscale 80008840276, nella persona del suo Presidente,
Sig. Davide Zoggia,
e
Coordinamento tra le Associazioni Remiere di Voga alla Veneta (in qualità di comodatario)
e
per presa d'atto,
le seguenti
Associazioni Sportive Remiere (in qualità di dirette fruitrici del bene):
-
Remiera Casteo - S. Elena n. 1 - Venezia, nella persona del suo Presidente,
Presidente Lucio Penzo;
-
Canottieri Mestre ASD - Punta S. Giuliano - Venezia, nella persona del suo
Presidente, sig Presidente BERTAN Paolo;
-
Ass. Remiera Voga e Para - Via San Mauro n. 58 - Burano, nella persona del
suo Presidente, sig Presidente Dei Rossi Franco.
Premesso che
la PROVINCIA ha affidato alla ditta " Vento di Venezia" di Venezia la costruzione
di n. 3 "caorline da regata" da destinare - per il tramite del
Coordinamento tra le Associazioni Remiere di Voga alla Veneta - alle
Associazioni sportive Remiere Remiera Casteo - Presidente Lucio Penzo - S. Elena
n. 1 - Venezia,
Canottieri Mestre ASD - Presidente BERTAN Paolo - Punta
S. Giuliano - Venezia;
Ass. Remiera Voga e Para - Presidente Dei Rossi Franco -
Via San Mauro n. 58 - Burano;
allo scopo di incentivare e diffondere una tipica attività
marinara della tradizione veneziana qual'è quella della “Voga alla Veneta” e di
mantenere al contempo una gestione in forma unitaria dell'utilizzo dei beni,
Si conviene e stipula quanto segue
Art. 1
La Provincia di Venezia, come sopra rappresentata, concede in comodato al
Coordinamento tra le Associazioni Remiere di Voga alla Veneta con sede in Basa Nautica Sacca San Biagio Venezia
Art. 2
Il comodatario si impegna ad affidare le imbarcazioni, per il loro concreto utilizzo,
alle Associazioni sportive Remiera Casteo di Venezia, Canottieri Mestre ASD, Ass.
Remiera Voga e Para di Burano, che, e si obbliga, ex art. 1804 del c. c., ad assumere
tutte quelle iniziative necessarie affinché le imbarcazioni siano custodite e conservate
con cura e con la massima diligenza e siano utilizzate per favorire e diffondere
la pratica della "voga alla veneta".
A tal fine dichiara che il ricovero delle imbarcazioni
è individuato presso l'area di rimessaggio gestito dalle citate società
sportive Remiere.
Assicura quindi, nel quadro delle manifestazioni e delle attività organizzate sulle
acque della Laguna di Venezia dal Comune e dalla Provincia di Venezia, nonché dalle
società remiere, dai Circoli dalle Istituzioni Scolastiche con sede nel territorio
provinciale, nei limiti oggettivamente consentiti, la presenza delle imbarcazioni per
manifestazioni e raduni di particolare importanza e di grande aggregazione.
Il comodatario si obbliga altresi a mettere a disposizione della Provincia le imbarcazioni,
quando la stessa lo richieda con adeguato anticipo, per la partecipazione a
manifestazione di particolare interesse e rilievo, fatti salvi comunque gli impegni già
assunti dal Coordinamento e dalle Associazioni Remiere Associazioni sportive
Remiere Casteo di Venezia, Canottieri Mestre ASD, Ass. Remiera Voga e Para di
Burano, in seguito alla programmazione delle loro attività.
Le stesse non potranno
essere cedute neppure temporaneamente, nè a titolo oneroso nè a titolo gratuito, in
uso ad altre associazioni remiere, o comunque ad altri soggetti, per altri usi che non
siano quelli previsti.
Art. 3.
L'eventuale affidamento delle imbarcazioni a terzi diversi dalle 3 citate Associazioni
deve avere sempre valore temporaneo ed è finalizzato alla partecipazione di manifestazioni
di cui al punto precedente ovvero all'esercizio temporaneo di pratica o corsi
di voga alla veneta ed deve avvenire con il consenso delle Associazioni stesse.
In caso di affidamento a terzi il concessionario è tenuto, quale unico responsabile del
bene, ad attuare quanto in suo potere affinché l'utilizzazione delle imbarcazioni
avvenga con la dovuta diligenza e cura, anche prevedendo allo scopo l'acquisizione
di idonee forme di garanzia.
Art. 4.
Le predette società remiere riconoscono che nessuna responsabilità graverà sulla
Provincia di Venezia per eventuali danni arrecati a cose e/o persone che possono verificarsi
nel corso dell'attività di gestione delle imbarcazioni esercitata in forza del
presente comodato ancorche imputabili ad atti o fatti dei terzi sub-affidatari.
Art. 5.
Il comodatario e le Associazioni Sportive Remiere Associazioni sportive Remiere
Casteo di Venezia, Canottieri Mestre ASD, Ass. Remiera Voga e Para di Burano,
assumono, secondo modalità che verranno concordate fra loro, le spese necessarie per
il funzionamento della imbarcazione, salvo il diritto di essere rimborsati delle spese
straordinarie se preventivamente autorizzate dalla Provincia in quanto ritenute, ai
sensi dell'art. 1808 del c. c., necessarie ed urgenti.
Le altre spese, anche di natura straordinaria, se non autorizzate, rimarranno a carico
del concessionario.
Art. 6
Le parti concordano di non stabilire un termine di durata dell'affidamento e pertanto
il comodatario e le si impegnano alla restituzione del bene non appena la
Provincia lo richieda.
Art. 7
Le parti stimano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1806 del c. c., il valore unitario di
ciascun bene oggetto del presente contratto, completo delle relative dotazioni (remi
e forcole), € di €
16
500,00.
Il comodatario, o per esso le Associazioni sportive
Remiere Associazioni sportive Remiere Casteo di Venezia, Canottieri Mestre ASD,
Ass. Remiera Voga e Para di Burano, è tenuto ad accendere, per ciascuna imbarcazione,
polizza assicurativa a copertura del citato valore a favore della Provincia di
Venezia.
Art. 8
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a tassa fissa ai sensi
del D. P. R. n. 131 del 16/04/1986.
Art. 9
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento a
quanto altro disposto dagli articoli 1803 e seguenti fino al 1812 del c. c. 1803 e
seguenti.
Art. 10
In caso di inadempimento degli obblighi di cui ai punti che precedono la Provincia
comodante può chiedere l'immediata restituzione delle imbarcazioni, oltre al risarcimento
del danno.
Art. 11
In caso di controversie che non possano essere definite in via amichevole, viene
dichiarata la competenza del Foro di Venezia.